Art. 36
AccordoTitolo VII

Art. 36

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In vigore dal 17 ott 1997
Il Consiglio congiunto può decidere di creare tutti gli organi necessari per assisterlo nello svolgimento dei suoi compiti. Esso determina la composizione, gli obiettivi e il funzionamento di tali organi.
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urn:nir:stato:legge:1997-10-02;351#art-a-36