Accordo›Titolo VII
Art. 36
36 / 44In vigore dal 17 ott 1997
Il Consiglio congiunto può decidere di creare tutti gli organi necessari per assisterlo nello svolgimento dei suoi compiti. Esso determina la composizione, gli obiettivi e il funzionamento di tali organi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-10-02;351#art-a-36