Art. 36
LEGGE 30 dicembre 1991, n. 414
In vigore dal 1 gen 1992
(Delega di funzioni)
1. All' della legge 9 febbraio 1963, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il consiglio di amministrazione può delegare in tutto o in parte al presidente, nonchè alla giunta esecutiva, l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalle lettere d) ed e) del primo comma del presente articolo".
2. All' della legge 9 febbraio 1963, n. 160, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"g) esercita le funzioni eventualmente ad essa delegate dal consiglio di amministrazione, assumendo le necessarie deliberazioni ed approvando le spese occorrenti".
Note all':
- Il testo dell' della citata legge n. 160/1963, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
". -. Il consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:
a) elegge il presidente ed il vicepresidente;
b) delibera sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo da presentare al Comitato dei delegati per l'approvazione;
c) determina l'importo delle somme da assegnare ai fondi previsti dalla presente legge;
d) delibera l'investimento delle disponibilità patrimoniali;
e) adempie a tutte le altre funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;
f) delibera il regolamento organico ed il trattamento economico del personale della Cassa;
g) provvede alla nomina del direttore della Cassa;
h) delibera sui ricorsi contro le deliberazioni della Giunta.
Le delibere di cui alle lettere f) e g) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il consiglio di amministrazione può delegare in tutto o in parte al presidente, nonchè alla giunta esecutiva, l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalle lettere d) ed e) del primo comma del presente articolo".
- Il testo dell' della citata legge n. 160/1963, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
". - La giunta ha le seguenti funzioni:
a) esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione;
b) delibera sulle iscrizioni alla Cassa previste dall';
c) autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del consiglio di amministrazione;
d) provvede, su richiesta degli interessati, alla liquidazione delle pensioni, o d'ufficio nei casi di raggiunti limiti di età e per le pensioni di reversibilità;
e) amministra il personale;
f) decide sui ricorsi a norma dell';
g) esercita le funzioni eventualmente ad essa delegate dal consiglio di amministrazione, assumendo le necessarie deliberazioni ed approvando le spese occorrenti".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1991-12-30;414#art-36