Art. 33

LEGGE 30 dicembre 1991, n. 414

In vigore dal 1 gen 1992
(Pensionati di altra Cassa di previdenza) 1. La riliquidazione e la maggiorazione della pensione di cui all'articolo 32 non possono essere richieste da coloro che fruiscono anche di trattamento pensionistico erogato da altra Cassa di previdenza relativa a libere professioni.
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