Art. 31
LEGGE 30 dicembre 1991, n. 414
In vigore dal 1 gen 1992
(Contribuzione integrativa
per il periodo pregresso)
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti che ne facciano domanda hanno facoltà di procedere al versamento di contributi integrativi del contributo soggettivo annuo convenzionale previsto dall', in relazione ad un numero continuativo di anni non superiore ai dieci precedenti a quello di approvazione della presente legge.
2. La somma del contributo convenzionale e del contributo integrativo non può superare, per ciascun anno, il 10 per cento del reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF per lo stesso anno, rivalutato ai sensi dell' fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il contributo integrativo può essere rateizzato a domanda dell'iscritto e con deliberazione della giunta esecutiva della Cassa, fino ad un massimo di tre anni, con applicazione dell'interesse a scalare del 15 per cento annuo. Si applica il primo comma dell'articolo 32 della legge 9 febbraio 1963, n. 160.
4. Ai fini del calcolo di cui all', comma 2, il reddito annuo professionale è pari per ogni anno al decuplo della somma del contributo soggettivo convenzionale e del contributo integrativo di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se più favorevoli agli iscritti.
Nota all':
- Il testo del primo comma dell'art. 32 della citata legge n. 160/1963 è il seguente: "L'iscritto che a qualunque titolo sia debitore verso la Cassa è ammesso al godimento della pensione concorrendo le condizioni richieste, previa detrazione delle somme dovute e dei relativi interessi".
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