Art. 35
LEGGE 30 dicembre 1991, n. 414
In vigore dal 1 gen 1992
(Indennità, compensi e rimborsi spese)
1. L' della legge 9 febbraio 1963, n. 160, è sostituito dal seguente:
". - 1. Al presidente, al vicepresidente, ai componenti il comitato dei delegati, ai componenti il consiglio di amministrazione, ai componenti la giunta esecutiva sono dovuti dalla Cassa il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico, le indennità ed i compensi, nella misura e con le modalità stabilite dalle disposizioni di legge in materia per gli altri enti della stessa categoria e dello stesso livello soggetti alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
2. La misura dei compensi dovuti dalla Cassa ai sindaci è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro".
2. Il consiglio di amministrazione può autorizzare la stipula di una polizza assicurativa cumulativa a copertura dei rischi ai quali è esposta la Cassa per i danni che possono subire i componenti gli organi collegiali per l'espletamento del loro mandato.
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