Art. 40

LEGGE 30 dicembre 1991, n. 414

In vigore dal 1 gen 1992
(Disposizioni finali) 1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e con essa comunque incompatibili. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; le disposizioni concernenti le contribuzioni e le prestazioni hanno effetto dal 1› gennaio dell'anno successivo a quello della suddetta pubblicazione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 dicembre 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1991-12-30;414#art-40

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo