Art. 39
LEGGE 30 dicembre 1991, n. 414
In vigore dal 1 gen 1992
(Consiglio
di amministrazione)
1. L' della legge 9 febbraio 1963, n. 160, è sostituito dal seguente:
". - 1. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è costituito da nove componenti di cui:
a) otto eletti a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa a norma dell'articolo 6, lettera b). Ai fini dell'elezione dei membri di cui sopra si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano di età;
b) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno ogni sei mesi, nella sede della Cassa o altrove, purchè in Italia; può essere convocato in via straordinaria su richiesta di un terzo dei suoi componenti nonchè su richiesta del collegio dei sindaci per la materia di propria competenza.
3. L'avviso di convocazione deve essere diramato con lettera raccomandata almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza deve essere diramato almeno cinque giorni prima della data suddetta.
4. Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
6. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere rieletti".
Storico versioni
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