Art. 8
LEGGE 30 dicembre 1991, n. 414
In vigore dal 1 gen 1992
(Compatibilità fra trattamenti pensionistici)
1. Il rapporto assicurativo di iscritto che goda di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale, non può dar titolo alla maturazione di pensione di inabilità, di invalidità o indiretta, ma esclusivamente alla liquidazione di supplemento di pensione mediante ricongiunzione presso l'istituto erogatore.
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