Art. 12

LEGGE 30 dicembre 1991, n. 414

In vigore dal 1 gen 1992
(Contributo integrativo) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi dei ragionieri e periti commerciali devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e versarne alla Cassa l'ammontare, con le modalità e nei termini di cui all', indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo e il relativo credito è assistito da privilegio di grado pari a quello del credito per prestazioni professionali. 2. Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione percentuale di cui al comma 1 per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'albo dei ragionieri e periti commerciali. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari della associazione o società pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso. 3. Gli iscritti alla Cassa, ad eccezione dei titolari di pensioni a carico della Cassa che proseguono nell'esercizio della professione, devono versare annualmente, per il medesimo titolo di cui al comma 1, un importo minimo risultante dall'applicazione della maggiorazione percentuale ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all', comma 2, dovuto per l'anno stesso. 4. Salvo quanto disposto dall', comma 2, la maggiorazione percentuale di cui al comma 1 del presente articolo, in sede di prima applicazione della presente legge, è stabilita nella misura del 2 per cento. 5. La maggiorazione percentuale di cui al comma 1 non concorre a formare il reddito professionale e non costituisce base imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IVA.
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