Art. 17

LEGGE 30 dicembre 1991, n. 414

In vigore dal 1 gen 1992
(Rivalutazione dei redditi) 1. L'entità del reddito professionale da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli , e l'entità del reddito di cui all'articolo 4, comma 2, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). 2. A tal fine, il consiglio di amministrazione della Cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, una apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno. 3. Ai fini della rivalutazione, si considera la variazione fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli dell'anno precedente a quello di maturazione del diritto alla pensione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1991-12-30;414#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 30 dicembre 1991, n. 414 (Art. 17 Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.) — Testo vigente | Portale Normativo