Art. 21

LEGGE 30 dicembre 1991, n. 414

In vigore dal 1 gen 1992
(Prescrizione dei contributi e del diritto alle prestazioni) 1. La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. 2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di invio alla Cassa, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'. 3. La prescrizione del diritto alle prestazioni della Cassa si compie con il decorso di cinque anni.
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