Art. 23
LEGGE 30 dicembre 1991, n. 414
In vigore dal 1 gen 1992
(Restituzione dei contributi)
1. Coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età e che cessino o siano cessati dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione, possono ottenere la restituzione dei contributi di cui all', nonchè del contributo soggettivo convenzionale di cui all'.
2. La restituzione spetta anche ai superstiti dell'iscritto indicati all' che non hanno titolo alla pensione indiretta.
3. Sulle somme da restituire è dovuto l'interesse composto del 5 per cento dal 1› gennaio successivo ai relativi pagamenti.
4. In caso di nuova iscrizione, l'iscritto che abbia richiesto la restituzione dei contributi ai sensi del comma 1, può ripristinare il pregresso periodo di anzianità, restituendo alla Cassa la somma dei contributi di cui ha ottenuto la restituzione, rivalutata a norma dell', comma 3, per il periodo intercorrente tra l'anno di restituzione e l'anno di reiscrizione, e maggiorata degli interessi al tasso del 10 per cento a decorrere dalla data dell'ottenuta restituzione.
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