Art. 22
LEGGE 30 dicembre 1991, n. 414
In vigore dal 1 gen 1992
(Controllo delle comunicazioni)
1. La Cassa, all'atto della domanda di pensione e di revisione, ha facoltà di esigere dall'iscritto o dagli aventi diritto a pensione indiretta, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa e le dichiarazioni annuali dei redditi ai fini dell'IRPEF e del volume d'affari ai fini dell'IVA, limitatamente agli ultimi quindici anni.
La Cassa può altresì inviare questionari per conoscere elementi rilevanti in ordine alla iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta nel termine di novanta giorni, è sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.
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