Art. 24

LEGGE 30 dicembre 1991, n. 414

In vigore dal 1 gen 1992
(Iscrizione alla Cassa) 1. Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i ragionieri e periti commerciali iscritti all'albo professionale che esercitano la libera professione con carattere di continuità. L'iscrizione è facoltativa per i ragionieri e periti commerciali iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale. 2. Coloro che sono tenuti all'iscrizione alla Cassa devono presentare domanda alla stessa entro sei mesi dalla data di inizio dell'esercizio della professione. Nel caso in cui la domanda non sia presentata, l'iscrizione avviene d'ufficio, con comunicazione all'interessato, e l'iscritto deve versare, oltre ai contributi dovuti, rivalutati in base alla tabella di cui all', comma 2, una penalità pari ad un quarto dell'importo non rivalutato dei contributi dovuti per il periodo di ritardo. 3. La Cassa accerta periodicamente, e comunque prima della erogazione dei trattamenti previdenziali e assistenziali, la sussistenza del requisito dell'esercizio della professione, sulla base dei criteri stabiliti dal comitato dei delegati. 4. I periodi di inattività professionale non comportano la perdita dell'anzianità di iscrizione, purchè sia mantenuta l'iscrizione all'albo e i periodi stessi siano dovuti a: a) inabilità, debitamente provata, per malattia o altre cause; b) permanenza all'estero per motivi di studio; c) mandato elettorale a livello europeo, nazionale e regionale, esercizio delle funzioni di ministro, di presidente della giunta provinciale, di sindaco di comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore a cinquantamila abitanti. 5. Durante i periodi di inattività professionale di cui al comma 4, gli iscritti devono comunque corrispondere i contributi previsti dagli . Essi possono supplire alle deficienze di reddito professionale rispetto a quello massimo conseguito nel quinquennio anteriore al periodo di inattività, rivalutato a norma dell', versando volontariamente il contributo di cui all', rapportato al reddito stesso, nonchè il contributo di cui all', rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Ai fini del calcolo della pensione, il reddito professionale annuo sarà assunto nella misura presa a base per la contribuzione.
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LEGGE 30 dicembre 1991, n. 414 (Art. 24 Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.) — Testo vigente | Portale Normativo