Art. 20

LEGGE 30 dicembre 1991, n. 414

In vigore dal 1 gen 1992
(Pagamento dei contributi) 1. I contributi minimi di cui all', comma 2, e all', comma 3, sono riscossi mediante ruoli ai sensi del comma 6 del presente articolo. 2. Le eventuali somme ulteriori dovute rispetto ai contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale di cui all' e per l'altra metà entro il 30 dicembre successivo. 3. I pagamenti sono eseguiti a mezzo di conto corrente postale. 4. Il ritardo nei pagamenti di cui al comma 3 comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette. 5. Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione alla Cassa, gli interessi di mora decorrono dal 1› gennaio dell'anno in cui deve essere eseguita la comunicazione. 6. La Cassa può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all', a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette. 7. La Cassa ha diritto di ottenere in ogni momento dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA le informazioni relative alle dichiarazioni e agli accertamenti definitivi concernenti i ragionieri e i periti commerciali nonchè i pensionati della categoria. 8. Le date e le modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa. 9. Il termine per il ricorso avverso l'iscrizione nei ruoli per la riscossione dei contributi, previsto dal terzo comma dell' della legge 9 febbraio 1963, n. 160, è elevato da trenta a sessanta giorni. Nota all': - Il testo dell', terzo comma, della citata legge n. 160/1963, è il seguente: "Avverso l'iscrizione nel ruolo per la riscossione del contributo di cui al comma precedente, gli interessati possono proporre ricorso nei solo casi di errori materiali o di doppia iscrizione, alla Giunta esecutiva, nel termine di trenta giorni dall'avviso esattoriale di pagamento. La Giunta decide sui ricorsi nel termine di tre mesi dalla data di presentazione del ricorso".
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LEGGE 30 dicembre 1991, n. 414 (Art. 20 Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.) — Testo vigente | Portale Normativo