Art. 11

LEGGE 30 dicembre 1991, n. 414

In vigore dal 1 gen 1992
(Contributo soggettivo) 1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto alla Cassa e di ogni iscritto all'albo professionale tenuto all'iscrizione alla Cassa è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF: a) sul reddito sino a lire cinquanta milioni: 6 per cento; b) sul reddito superiore a lire cinquanta milioni: 1,8 per cento. 2. È in ogni caso dovuto un contributo minimo di lire 1.800.000. 3. Il contributo previsto al comma 1 è dovuto anche dai titolari di pensioni a carico della Cassa che proseguano nell'esercizio della professione. In tal caso non si applica la disposizione di cui al comma 2. 4. Per coloro che iniziano la professione e che vengano iscritti per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i trenta anni di età, il contributo di cui ai commi 1 e 2 è ridotto alla metà per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi. 5. Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'IRPEF ed è comunque considerato come onere personale per il contribuente ai fini della applicazione di qualsiasi altra imposta diretta.
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