Art. 10
LEGGE 30 dicembre 1991, n. 414
In vigore dal 1 gen 1992
(Erogazioni a titolo assistenziale)
1. Il trattamento di assistenza previsto dall'articolo 34 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, può essere erogato, oltre che a favore degli scritti alla Cassa, anche a favore dei beneficiari di qualsiasi tipo di pensione erogata dalla Cassa, nonchè a favore di coloro che abbiano versato alla Cassa il contributo di cui all'; il trattamento può essere erogato inoltre a favore dei familiari dei soggetti indicati.
2. Il trattamento di assistenza può consistere anche nella concessione agli iscritti, ai pensionati ed ai loro superstiti di borse di studio, di premi e di provvidenze in genere, ivi comprese agevolazioni per l'acquisto o la costruzione di immobili da destinare a prima abitazione o a primo studio.
3. Il regolamento per le erogazioni del trattamento di assistenza di cui ai commi 1 e 2 è deliberato dal comitato dei delegati della Cassa ed è approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
4. La sussistenza dei requisiti che danno diritto alla erogazione del trattamento di assistenza di cui ai commi 1 e 2, è accertata dalla giunta esecutiva della Cassa sulla base di criteri determinati dal comitato dei delegati.
Nota all':
- Il testo dell'art. 34 della legge n. 160/1963 (Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali) è il seguente:
"Art. 34. - Il trattamento di assitenza si attua con provvidenze o con la concessione di sussidi a favore degli iscritti che si trovino in stato di bisogno".
Storico versioni
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