Art. 2

LEGGE 30 dicembre 1991, n. 414

In vigore dal 1 gen 1992
(Pensione di vecchiaia) 1. La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione, oppure che abbiano compiuto almeno settanta anni di età dopo almeno venticinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione. 2. La misura annua della pensione di vecchiaia è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei dieci redditi professionali annuali più elevati dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per gli ultimi quindici anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione. 3. Per il calcolo della media di cui al comma 2, si considera il reddito professionale soggetto al contributo di cui all', comma 1. Per gli anni per i quali è stato pagato il contributo minimo previsto dall', comma 2, il reddito professionale da considerarsi ai fini della media predetta è pari a sedici volte il contributo minimo pagato. I redditi professionali annuali dichiarati sono rivalutati a norma dell'. 4. La misura annua della pensione non può essere inferiore a 7,25 volte il contributo soggettivo minimo previsto dall', comma 2, relativo all'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione. Per il primo anno di applicazione della presente legge, si prende in considerazione a tal fine il contributo soggettivo minimo fissato per lo stesso anno. 5. Se la media di cui al comma 2 è superiore a lire 42,3 milioni, la percentuale del 2 per cento di cui al medesimo comma è ridotta: a) all'1,71 per cento per lo scaglione di reddito superiore a lire 42,3 milioni fino a lire 63,4 milioni; b) all'1,43 per cento per lo scaglione di reddito superiore a lire 63,4 milioni fino a lire 74,1 milioni; c) all'1,14 per cento per lo scaglione di reddito superiore a lire 74,1 milioni. 6. Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se più favorevoli al pensionato. 7. Coloro che, dopo la maturazione del diritto a pensione, continuano l'esercizio della professione, hanno diritto ad un supplemento della pensione, al compimento di ogni biennio di iscrizione e contribuzione, che decorre dal pensionamento, o prima del compimento del biennio in caso di cancellazione dall'albo, anche per premorienza. Ciascun supplemento è calcolato, per ogni anno, applicando le percentuali di cui ai commi 2 e 5 alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi suc- cessive a quelle considerate per il calcolo della pensione. Tali redditi sono rivalutati a norma dell'. 8. Alle scadenze indicate dall', comma 1, la percentuale di cui al comma 2 del presente articolo può essere aumentata, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano. In tal caso devono essere proporzionalmente aumentate le percentuali di cui al comma 5.
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