Art. 9

LEGGE 30 dicembre 1991, n. 414

In vigore dal 1 gen 1992
(Pagamento delle pensioni) 1. Le pensioni di cui alla presente legge sono pagate in tredici mensilità posticipate di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre. La Cassa ha facoltà di effettuare pagamenti con cadenza bimestrale a metà di ciascun bimestre: in tal caso la tredicesima mensilità è corrisposta unitamente alla rata dell'ultimo bimestre. 2. Tutti i pagamenti relativi ai trattamenti erogati dalla Cassa sono arrotondati alle mille lire superiori.
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