Art. 29

LEGGE 30 dicembre 1991, n. 414

In vigore dal 1 gen 1992
(Contributo soggettivo a reddito annuo convenzionale per il pregresso quindicennio) 1. Le pensioni maturate a favore degli iscritti dopo la data di entrata in vigore della presente legge sono determinate assumendo a base di calcolo, per ciascuno dei quindici anni anteriori alla data predetta, un contributo soggettivo annuo convenzionale pari al 22,86 per cento dell'ammontare minimo annuo della pensione di vecchiaia in atto, ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, al momento della data di entrata in vigore della presente legge e, a meno che l'iscritto non si avvalga della facoltà prevista dall' della presente legge, assumendo come reddito annuo professionale, agli effetti della media di cui all', comma 2, il decuplo del predetto contributo soggettivo convenzionale, rivalutato ai sensi dell' a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nota all': - Per il titolo della legge n. 1140/1970 si veda la precedente nota all'.
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LEGGE 30 dicembre 1991, n. 414 (Art. 29 Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.) — Testo vigente | Portale Normativo