Art. 30

LEGGE 30 dicembre 1991, n. 414

In vigore dal 1 gen 1992
(Pensioni in corso) 1. I titolari di pensioni liquidate ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, che non si avvalgono delle facoltà previste dall'articolo 32 della presente legge, sono esonerati da qualsiasi contribuzione prevista dalla stessa, ad eccezione del contributo integrativo di cui all', e continuano a fruire del trattamento in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, rivalutabile ai sensi dell'. 2. La misura del trattamento di pensione non può comunque essere inferiore a quella determinata a norma dell', comma 4. Nota all': - Per il titolo della legge n. 1140/1970 si veda la precedente nota all'.
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LEGGE 30 dicembre 1991, n. 414 (Art. 30 Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.) — Testo vigente | Portale Normativo