Art. 38
LEGGE 30 dicembre 1991, n. 414
In vigore dal 1 gen 1992
(Comitato dei delegati)
1. L'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, è sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. Il comitato dei delegati è composto dai rappresentanti degli iscritti alla Cassa, eletti dagli iscritti medesimi in ciascuna sede dei collegi professionali nel numero di un rappresentante per ogni 200, o frazione di 200 non inferiore a 100, ragionieri e periti commerciali che al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni risultano iscritti alla Cassa di previdenza.
2. Le elezioni di svolgono secondo le norme stabilite dal regolamento di esecuzione".
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