Convenzione
Art. 24
Relazioni con le Autorità dello Stato ricevente
In vigore dal 13 lug 1990
Relazioni con le Autorità
dello Stato ricevente
I funzionari consolari, nell'esercizio delle loro funzioni, comunicano:
con le Autorità locali competenti della circoscrizione, consolare;
previo assenso dello Stato ricevente, con le Autorità locali competenti per territorio che si trovano al di fuori della circoscrizione consolare;
con le Autorità competenti dello Stato ricevente nella misura in cui ciò sia consentito dalle leggi, regolamenti e usi di detto Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1990-06-23;175#art-c-24