Convenzione
Art. 28
Locali Consolari e Alloggi
In vigore dal 13 lug 1990
Locali Consolari e Alloggi
1. Nell'ambito consentito dalle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ricevente, lo Stato di invio o un suo rappresentante ha diritto di acquistare, prendere in locazione, costruire o acquisire in altra forma legittima edifici o parti di edifici, e terreni loro annessi da adibire a sede di ufficio consolare o ad alloggio dei membri dell'ufficio consolare, ad esclusione degli alloggi dei membri di detto ufficio che sono cittadini o residenti permanenti dello Stato ricevente.
2. Lo Stato ricevente fornisce l'assistenza necessaria affinché lo Stato di invio si possa procurare i locali da adibire ad ufficio consolare; in caso di necessità esso inoltre assiste lo Stato di invio a reperire alloggi per i membri degli uffici consolari.
3. Nell'ambito consentito dalle disposizione legislative e regolamentari dello Stato ricevente, lo Stato di invio o un suo rappresentante ha diritto di alienare i locali dell'ufficio consolare e gli alloggi dei membri dell'ufficio stesso acquistati o costruiti da detto Stato.
Storico versioni
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