Convenzione
Art. 29
Uso della Stampa e della bandiera Nazionali
In vigore dal 13 lug 1990
Uso della Stampa e della
bandiera Nazionali
1. Lo Stato di invio ha il diritto di esporre nella sede dell'ufficio consolare il proprio stemma e l'indicazione dell'ufficio consoalre nella propria lingua e in quella dello Stato ricevente.
2. Lo Stato di invio ha il diritto di issare la sua bandiera nazionale nella sede dell'ufficio consolare, nella residenza del Capo di detto ufficio e sui mezzi di trasporto usati da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1990-06-23;175#art-c-29