Convenzione
Art. 26
Esercizio di funzioni consolari per conto di uno Stato Terzo
In vigore dal 13 lug 1990
Esercizio di funzioni consolari
per conto di uno Stato Terzo
A seguito di notifica allo Stato ricevente e a meno che quest'ultimo vi si opponga, l'Ufficio consolare dello Stato di invio può esercitare funzioni consolari nello Stato ricevente per conto di un terzo Stato.
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Prourn:nir:stato:legge:1990-06-23;175#art-c-26