Convenzione

Art. 26

Esercizio di funzioni consolari per conto di uno Stato Terzo

In vigore dal 13 lug 1990
Esercizio di funzioni consolari per conto di uno Stato Terzo A seguito di notifica allo Stato ricevente e a meno che quest'ultimo vi si opponga, l'Ufficio consolare dello Stato di invio può esercitare funzioni consolari nello Stato ricevente per conto di un terzo Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1990-06-23;175#art-c-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo