Convenzione
Art. 27
Facilitazioni accordate all'ufficio consolare
In vigore dal 13 lug 1990
Facilitazioni accordate all'ufficio consolare
Lo Stato ricevente accorda ampie facilitazioni affinché l'ufficio consolare possa esercitare le proprie funzioni.
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Prourn:nir:stato:legge:1990-06-23;175#art-c-27