Convenzione

Art. 27

Facilitazioni accordate all'ufficio consolare

In vigore dal 13 lug 1990
Facilitazioni accordate all'ufficio consolare Lo Stato ricevente accorda ampie facilitazioni affinché l'ufficio consolare possa esercitare le proprie funzioni.
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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;175#art-c-27

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Facilitazioni accordate all'ufficio consolare (Art. 27 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Cina, firmata a Roma il 19 giugno 1986.) — Testo vigente | Portale Normativo