Art. 27 · Facilitazioni accordate all'ufficio consolare
Convenzione

Art. 27

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Facilitazioni accordate all'ufficio consolare

In vigore dal 13 lug 1990
Facilitazioni accordate all'ufficio consolare Lo Stato ricevente accorda ampie facilitazioni affinché l'ufficio consolare possa esercitare le proprie funzioni.
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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;175#art-c-27