Convenzione

Art. 22

Testimonianze e Notifica di Atti

In vigore dal 13 lug 1990
Testimonianze e Notifica di Atti Su richiesta delle Autorità competenti dello Stato di invio, i funzionari consolari hanno il diritto, in modo non contrastante con le disposizioni legislative dello Stato ricevente, di raccogliere testimonianze dei cittadini dello Stato di invio e di notificare agli stessi atti giudiziari e atti di altra natura.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1990-06-23;175#art-c-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo