Convenzione
Art. 22
Testimonianze e Notifica di Atti
In vigore dal 13 lug 1990
Testimonianze e Notifica di Atti
Su richiesta delle Autorità competenti dello Stato di invio, i funzionari consolari hanno il diritto, in modo non contrastante con le disposizioni legislative dello Stato ricevente, di raccogliere testimonianze dei cittadini dello Stato di invio e di notificare agli stessi atti giudiziari e atti di altra natura.
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Prourn:nir:stato:legge:1990-06-23;175#art-c-22