Convenzione
Art. 18
GIURISDIZIONE A BORDO DELLA NAVE
In vigore dal 13 lug 1990
GIURISDIZIONE A BORDO DELLA NAVE
1. Le Autorità giudiziarie e le altre autorità competenti dello Stato ricevente, qualora intendano adottare misure coercitive o procedere a particolari ispezioni nei confronti delle navi dello Stato di invio o a bordo delle navi suddette, devono metterne previamente al corrente l'ufficio consolare al fine di consentire ai funzionari consolari o ai loro rappresentanti di presenziare allo svolgimento di tali operazioni.
In caso d'emergenza e qualora non sia possibile comunicare in anticipo l'adozione delle misure, le Autorità competenti dello Stato ricevente devono, dopo aver compiuto le operazioni, immediatamente informarne l'ufficio consolare e fornire tempestivamente ad esso un completo resoconto delle operazioni compiute.
2. Le regole di cui al primo paragrafo del presente articolo sono applicabili ad analoghe operazioni compiute sulla terraferma dalle autorità competenti dello Stato ricevente relativamente alle circostanze menzionate nel primo paragrafo nei confronti del comandante della nave o di membri dell'equipaggio.
3. Le regole di cui al primo e secondo paragrafo del presente articolo non sono applicabili ai normali controlli relativi alla dogana, all'amministrazione del porto, alla quarantena o all'ingresso o uscita delle persone dal territorio, compiuti dalle Autorità competenti dello Stato ricevente e non sono applicabili neppure alle operazioni compiute dalle Autorità competenti di detto paese al fine di salvaguardare la sicurezza in mare o per evitare l'inquinamento delle acque.
4. Salvo che su richiesta del comandante della nave o dei funzionari consolari o con il loro assenso, le Autorità competenti dello Stato ricevente non possono interferire nelle questioni sorte a bordo della nave dello Stato di invio a meno che non si verifichino avvenimenti tali da turbare la tranquillità, la sicurezza e l'ordine pubblico.
5. Salvo che su richiesta o col consenso del comandante della nave o del funzionario consolare, le Autorità competenti dello Stato ricevente non devono esercitare la giurisdizione in merito ad atti o reati commessi a bordo di navi dello Stato di invio, con esclusione tuttavia dei casi seguenti:
a) reati commessi da un cittadino dello Stato ricevente o reati ai danni di un cittadino dello Stato predetto;
b) reati che rurbino la tranquillità e sicurezza dello Stato ricevente;
c) atti o reati che violino le leggi dello Stato ricevente relative alla quarantena, all'uscita o all'ingresso di persone nel territorio alla sicurezza in mare, alla materia doganale, all'inquinamento marino, al traffico degli stupefacenti;
d) gli altri reati gravi per i quali le leggi dello Stato ricevente stabiliscono una pena non inferiore a tre anni di reclusione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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