Convenzione
Art. 17
ASSISTENZA ALLE NAVI DELLO STATO DI INVIO
In vigore dal 13 lug 1990
ASSISTENZA ALLE NAVI
DELLO STATO DI INVIO
1. Quando una nave dello Stato di invio giugne in un porto dello Stato ricevente il funzionario consolare nella cui circoscrizione il porto è situato ha il diritto di svolgere liberamente le funzioni indicate nel presente articolo. Il funzionario consolare può chiedere l'assistenza delle Autorità competenti dello Stato ricevente per qualsiasi materia relativa all'esercizio di dette funzioni. Le predette Autorità gli devono prestare l'assistenza richiesta.
2. A tal fine, il funzionario consolare può recarsi personalmente o accompagnato da membri dell'ufficio a bordo della nave dopo che essa è stata ammesa alla libera pratica.
3. Nel rispetto delle norme di ingreso nel territorio e dei regolamenti portuali, il comndante della nave ed i membri dell'equipaggio possono comunicare coi funzionari consolari e recarsi all'Ufficio consolare.
4. Il funzionario consolare può interrogare il comandante ed i membri dell'equipaggio, esaminare i documenti della nave, ricevere dichiarazioni relative alla nave, alle merci, all'itinerario ed alla sua destinazione ed in genere facilitare l'arrivo e la partenza della nave.
5. Il funzionario o l'impiegato consolare possono accompagnare il comandante od i membri dell'equipaggio davanti all'autorità giudiziaria e ad altre autorità compententi dello Stato ricevente e prestare loro l'assistenza necessaria, compresa l'assistenza legale, salvo che sia diversamente disposto dalle leggi dello Stato ricevente nei casi che interessino la sicurezza dello Stato.
6. Il funzionario consolare può dirimere le controversie fra il comandante ed i membri dell'equipaggio, ivi comprese quelle relative alle paghe ed ai contratti di arruolamento e prendere misure per l'ingaggio ed il licenziamento del comandante e dei membri dell'equipaggio. Egli può inoltre prendere le misure necessarie per il mantenimento dell'ordine e della disciplina a bordo.
7. Il funzionario consolare può, qualora sia necessario, disporre per il ricovere in ospedale ed il rimpatrio del comandante o dei membri dell'equipaggio.
8. Il funzionario consolare può ricevere, redigere, autenticare, trasmettere i documenti della nave o gli altri atti e documenti previsti dalle leggi e disposizioni dello Stato di invio relativi alla proprietà, oppure procedere alla iscrizione o alla cancellazione dal Registro dello Stato di invio, e alla iscrizione o cancellazione d'ipoteche.
9. Inoltre, il funzionario consolare può prendere misure per l'attuazione delle norme della legislazione dello Stato di invio in materia di navigazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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