Convenzione
Art. 16
MISURE RIGUARDANTI DECESSI E SUCCESSIONI
In vigore dal 13 lug 1990
MISURE RIGUARDANTI DECESSI E SUCCESSIONI
1. Le Autorità competenti dello Stato ricevente quando vengono a conoscenza della morte, avvenuta nello Stato ricevente, di cittadini dello Stato di invio, ne informano senza indugio l'ufficio consolare e, su richiesta di quest'ultimo, trasmettono gratuitamente il certificato di morte della personale di cui trattasi.
2. Nel caso di morte di cittadini dello Stato di invio che hanno lasciato beni nello Stato ricevente senza avere in questo Stato eredi od esecutori testamentari, le Autorità competenti dello Stato ricevente, quando di ciò siano venute a conoscenza, ne informano nel più breve tempo l'ufficio consolare e procedono all'inventario dei beni nonché alla apposizione dei sigilli. Ai funzionari consolari è consentito di presenziare.
3. Se un cittadino dello Stato di invio è erede o legatario di beni siti nello Stato ricevente, qualunque sia la cittadinanza della persona deceduta, ed il predetto erede o legatario non si trovi nel territorio dello Stato ricevente, le Autorità competenti dello Stato ricevente, avutane notizia, ne danno comunicazione all'ufficio consolare.
4. I funzionari consolari hanno il diritto di ricevere eredità o legati che, nello Stato ricevente, competono a cittadini dello Stato di invio i quali non siano residenti permanenti nello Stato ricevente e possono trasferire agli aventi diritto i relativi beni ovvero l'equivalente in denaro.
5. Qualora un cittadino dello Stato di invio sia erede o legatario di persona che abbia lasciato beni all'interno dello Stato ricevente e detto cittadino non sia in grado di fare valere nello Stato ricevente, in sede giudiziaria o amministrativa, i propri diritti di erede o di legatario, i funzionari consolari hanno il diritto di rappresentare il cittadino stesso per fare valere tali diritti.
6. Qualora un cittadino dello Stato di invio deceda mentre soggiorna temporaneamente nello Stato ricevente, i funzionari consolari, in mancanza di congiunti o di legali rappresentanti di detto cittadino, hanno il potere di prendere in consegna i beni del de cuius e di trasferirli all'avente diritto dopo aver provveduto al pagamento degli eventuali debiti, sino a concorrenza del valore dei beni presi in consegna.
7. I funzionari consolari, nell'esercizio delle funzioni di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo, sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ricevente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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