Convenzione
Art. 11
COMUNICAZIONI CON I CITTADINI DELLO STATO DI INVIO
In vigore dal 13 lug 1990
COMUNICAZIONI CON I CITTADINI
DELLO STATO DI INVIO
1. I funzionari consolari nell'ambito della loro circoscrizione hanno il diritto di comunicare ed incontrarsi con i cittadini dello Stato di invio.
2. Lo Stato ricevente non deve in alcun modo limitare le comunicazioni tra i cittadini dello Stato di invio e l'ufficio consolare nè l'accesso a detto ufficio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1990-06-23;175#art-c-11