Convenzione
Art. 14
RAPPRESENTANZA DEI CITTADINI DELLO STATO DI INVIO
In vigore dal 13 lug 1990
RAPPRESENTANZA DEI CITTADINI DELLO STATO DI INVIO
1. Qualora cittadini dello Stato d'invio non siano in grado di tutelare tempestivamente i propri diritti ed interessi, a causa di assenza o di altre ragioni, i funzionari consolari possono rappresentare detti cittadini davanti al tribunale o agli altri organi dello Stato ricevente, oppure assicurare che essi siano adeguatamente rappresentati fino al momento in cui gli stessi cittadini non nominino un proprio rappresentante o possano tutelare personalmente i propri diritti ed interessi.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo i funzionari consolari sono tenuti a osservare le leggi ed i regolamenti dello Stato ricevente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1990-06-23;175#art-c-14