Convenzione

Art. 15

ASSISTENZA AI CITTADINI DELLO STATO DI INVIO

In vigore dal 13 lug 1990
ASSISTENZA AI CITTADINI DELLO STATO DI INVIO 1. I funzionari consolari hanno il diritto di interessarsi delle condizioni di soggiorno e di lavoro dei cittadini dello Stato di invio che si trovano nello Stato ricevente e di prestare ad essi la necessaria assistenza. 2. I funzionari consolari hanno il diritto di richiedere alle Autorità competenti dello Stato ricevente di collaborare alla ricerca del recapito dei cittadini dello Stato di invio dei quali si ignora la località in cui si trovino. Le Autorità competenti dello Stato ricevente devono fornire ogni possibile indicazione a tal fine. 3. Le Autorità competenti dello Stato ricevente, dopo essere venute a conoscenza di incidenti che hanno causato il decesso, la scomparsa o il ferimento grave di cittadini dello Stato di invio, devono immediatamente metterne al corrente l'ufficio consolare. I funzionari consolari hanno il diritto di richiedere che le Autorità competenti dello Stato ricevente forniscano notizie sulle circostanze relative all'incidente e prendano le necessarie misure per proteggere i diritti e gli interessi dei cittadini lesi. 4. Nei casi che non contravvengano alle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ricevente, i funzionari consolari hanno il diritto di ricevere, prendere in custodia temporaneamente e spedire documenti, denaro e beni di valore dei cittadini dello Stato di invio.
Storico versioni

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