Convenzione

Art. 20

Visite a Navi di Stati Diversi da quello di invio

In vigore dal 13 lug 1990
Visite a Navi di Stati Diversi da quello di invio Il funzionario consolare ha diritto, purchè il comandante della nave lo consenta, di ispezionare, nei porti situati entro la sua circoscrizione, ogni nave battente qualsiasi bandiera diretta ad un porto dello Stato di invio, al fine di assumere le informazioni necessarie per preparare quei documenti che possano essere richiesti dalla legge dello Stato di invio come condizione per l'entrata di tale nave nei propri porti e allo scopo di fornire alle autorità competenti dello Stato di invio tutte le informazioni in materia di sanità, od altre che le dette autorità possano richiedere.
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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;175#art-c-20

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Visite a Navi di Stati Diversi da quello di invio (Art. 20 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Cina, firmata a Roma il 19 giugno 1986.) — Testo vigente | Portale Normativo