Convenzione
Art. 25
Funzioni Consolari Esercitate dalla Missione Diplomatica
In vigore dal 13 lug 1990
Funzioni Consolari Esercitate
dalla Missione Diplomatica
1. La missione diplomatica dello Stato di invio nello Stato ricevente può esercitare funzioni consolari in conformità con le disposizioni della presente Convenzione. I funzionari diplomatici nell'esercizio delle predette funzioni godono dei diritti, delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunità previste dalla presente Convenzione di cui godono i funzionari consolari.
2. La missione diplomatica dello Stato di invio è tenuta a notificare al Ministero degli Affari Esteri dello Stato ricevente i nominativi completi, la carica e il grado dei funzionari diplomatici che esercitano funzioni consolari.
3. I funzionari diplomatici designati ad esercitare funzioni consolari continuano a dogere dei diritti, delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunità di cui godono in base al loro status proprio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1990-06-23;175#art-c-25