Convenzione
Art. 21
Aeromobili
In vigore dal 13 lug 1990
Aeromobili
Le disposizioni della presente Convenzione relative alle navi dello Stato di invio si applicano altresì in quanti pertinenti agli aeromobili dello Stato predetto, nel rispetto tuttavia degli accordi bilaterali e multilaterali in vigore tra le Parti.
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Prourn:nir:stato:legge:1990-06-23;175#art-c-21