Convenzione
Art. 19
Assistenza alle Navi dello Stato di Invio In caso di Avaria
In vigore dal 13 lug 1990
Assistenza alle Navi dello Stato di Invio
In caso di Avaria
1. Qualora le navi dello Stato di invio affondino, si incaglino oppure subiscano altri gravi incidenti marittimi nelle acque interne o territoriali o in zone marittime immediatamente limitrofe dello Stato ricevente, le Autorità competenti di detto Stato sono tenute ad informarne quanto prima l'ufficio consolare e a comunicare ad esso le misure adottate per salvare l'equipaggio, la nave, le merci e le altre proprietà.
2. I funzionari consolari hanno il diritto di adottare le misure necessarie per fornire assistenza alle navi dello Stato di invio che abbiano subito un incidente, all'equipaggio ed ai passeggeri e possono inoltre richiedere che le Autorità dello Stato ricevente diano assistenza a tal fine.
3. Nel caso in cui la nave dello Stato di invio che ha subito l'incidente o i beni che appartengono ad essa o le merci dalla stessa trasportate si trovino nelle vicinanze delle coste dello Stato ricevente o siano stati trasportati nei porti di detto Stato ed il comandante della nave o il proprietario o l'agente della società di navigazione o l'assicuratore interessato non siano presenti oppure siano impossibilitati a prendere misure di custodia o agire, le Autorità competenti dello Stato ricevente devono informare quanto prima l'ufficio consolare. I funzionari consolari possono rappresentare il proprietario della nave e prendere le misure appropriate a tal fine.
4. La nave dello Stato di invio, che ha subito l'incidente, le sue merci, le provviste di bordo e gli oggetti recuperati, non sono assoggettati nello Stato ricevente a diritti doganali nè ad altro onere fiscale a meno che non vengano utilizzati, venduti o in qualsiasi altro modo immessi in consumo, nello Stato ricevente, con l'esclusione delle spese di deposito, di trasporto o oneri attinenti a servizi analoghi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1990-06-23;175#art-c-19