Convenzione

Art. 23

Ambito dell'Esercizio delle funzioni consolari

In vigore dal 13 lug 1990
Ambito dell'Esercizio delle funzioni consolari I funzionari consolari esercitano le proprie funzioni solo nell'ambito della propria circoscrizione consolare. Con il consenso dello Stato ricevente, essi possono tuttavia esercitarle anche al di fuori della circoscrizione predetta.
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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;175#art-c-23

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