Convenzione

Art. 30

Inviolabilità dei Locali Consolari e della Residenza del capo dell'ufficio consolare

In vigore dal 13 lug 1990
Inviolabilità dei Locali Consolari e della Residenza del capo dell'ufficio consolare 1. I locali dell'ufficio consolare sono inviolabili. Le Autorità dello Stato ricevente non possono entrare nella sede dell'ufficio consolare se non con il consenso del Capo dell'ufficio stesso o del Capo della Missione diplomatica dello Stato di invio oppure con il consenso di persona da essi delegata. Qualora i locali dell'ufficio consolare siano parte di un edificio, in caso di incendio o altri gravi sinistri che mettano in pericolo l'incolumità di cittadini dello Stato ricevente e che rendano necessaria l'adozione di immediate misure protettive, il consenso del Capo dell'Ufficio consolare è presunto. 2. Lo stato ricevente ha l'obbligo di prendere tutte le misure adeguate per impedire che i locali siano invasi o danneggiati e che la operatività dell'Ufficio Consolare sia turbata o che la sua dignità sia sminiuta. 3. I locali consolari, le relative attrezzature, i beni e mezzi di trasporto non possono essere oggeto di alcuna forma di requisizione. Nel caso in cui lo Stato ricevente per motivi di difesa nazionale o per motivi di interesse pubblico dovesse espropriarli, esso è tenuto a prendere le misure necessarie per evitare che l'esercizio delle funzioni consolari sia ostacolato, e deve far sì che lo Stato di invio possa ricevere tempestivamente un riscarcimento adeguato ed effettivo. 4. I locali consolari vanno utilizzati esclusivamente per l'esercizio delle funzioni consolari. 5. Le disposizioni di cui al primo paragrafo del presente articolo si applicano anche alla residenza del Capo dell'Ufficio consolare.
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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;175#art-c-30

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