Convenzione
Art. 7
FUNZIONI CONSOLARI IN GENERALE
In vigore dal 13 lug 1990
FUNZIONI CONSOLARI IN GENERALE
I funzionari consolari hanno il diritto di:
proteggere i diritti e gli interessi dello Stato di invio, dei suoi cittadini e delle persone giuridiche aventi nazionalità di detto Stato e fornire assistenza ai cittadini dello Stato predetto, nonché comunicare con essi.
promuovere lo sviluppo delle relazioni commerciali, economiche, culturale-educative, tecnico-scientifiche e turistiche tra lo Stato di invio e lo Stato ricevente nonché promuovere, negli altri settori, le relazioni di cooperazione amichevole tra i due Stati comprese quelle relative alla realizzazione di progetti di cooperazione concordati tra i due Stati.
informarsi con tutti i mezzi legittimi sulla situazione politica, commerciale, economica, culturale-educativa, tecnico-scientifica dello Stato ricevente e riferire su tali argomenti al Governo dello Stato di invio;
esercitare le funzioni previste dalla presente Convenzione, nonché le altre funzioni attribuite dallo Stato di invio che non sono vietate dalle leggi e dai regolamenti dello Stato ricevente o al cui esercizio lo Stato ricevente non si oppone.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1990-06-23;175#art-c-7