Convenzione

Art. 2

APERTURA DELL'UFFICIO CONSOLARE

In vigore dal 13 lug 1990
APERTURA DELL'UFFICIO CONSOLARE 1. L'ufficio consolare può essere aperto nel territorio dello Stato ricevente e solo con il consenso di quest'ultimo. 2. La sede dell'ufficio, la sua classe e la sua circoscrizione consolare e le relative modifiche sono soggette all'approvazione delle Parti contraenti. 3. Lo Stato di invio stabilisce il numero dei membri dell'ufficio consolare, in relazione al volume del lavoro e alle necessità del normale svolgimento delle attività dell'ufficio stesso. Lo Stato ricevente può peraltro richiedere che l'organico venga mantenuto nei limiti che esso considera ragionevoli e normali, tenuto conto delle condizioni esistenti nella circoscrizione consolare e delle effettive necessità dell'ufficio consolare.
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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;175#art-c-2

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APERTURA DELL'UFFICIO CONSOLARE (Art. 2 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Cina, firmata a Roma il 19 giugno 1986.) — Testo vigente | Portale Normativo