Convenzione
Art. 2
APERTURA DELL'UFFICIO CONSOLARE
In vigore dal 13 lug 1990
APERTURA DELL'UFFICIO CONSOLARE
1. L'ufficio consolare può essere aperto nel territorio dello Stato ricevente e solo con il consenso di quest'ultimo.
2. La sede dell'ufficio, la sua classe e la sua circoscrizione consolare e le relative modifiche sono soggette all'approvazione delle Parti contraenti.
3. Lo Stato di invio stabilisce il numero dei membri dell'ufficio consolare, in relazione al volume del lavoro e alle necessità del normale svolgimento delle attività dell'ufficio stesso. Lo Stato ricevente può peraltro richiedere che l'organico venga mantenuto nei limiti che esso considera ragionevoli e normali, tenuto conto delle condizioni esistenti nella circoscrizione consolare e delle effettive necessità dell'ufficio consolare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1990-06-23;175#art-c-2