Convenzione
Art. 1
DEFINIZIONI
In vigore dal 13 lug 1990
CONVENZIONE CONSOLARE
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE DI CINA
La Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Cina al fine di promuovere lo sviluppo delle relazioni di cooperazione amichevole tra i due Stati e di rafforzare le relazioni consolari, con l'intento di proteggere gli interessi dei due Stati e dei rispettivi cittadini, hanno deciso di concludere la presente Convenzione ed hanno a tal fine convenuto le seguenti disposizioni.
DEFINIZIONI
Ai fini della presente Convenzione, le espressioni seguenti vanno così intese:
per "ufficio consolare" si intende il Consolato Generale, il Consolato, il Vice Consolato o l'Agenzia Consolare;
per "circoscrizione consolare" si intende il territorio attribuito all'ufficio consolare per l'esercizio delle sue funzioni; per "membri dell'ufficio consolare" si intendono i funzionamenti consolari, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio;
per "Capo dell'ufficio consolare" si intende la persona designata alla guida di tale ufficio;
per "funzionario consolare" si intende il Console Generale, il Vice Console Generale, il Console, il Vice Console, l'Addetto Consolare e l'Agente Consolare;
per "impiegato consolare" si intende ogni persona impiegata nello svolgimento di compiti amministrativi e tecnici di un ufficio consolare;
per "membri del personale di servizio" si intendono le persone addette al servizio domestico di un ufficio consolare;
per "membri della famiglia" si intendono il coniuge convivente e i figli conviventi e a carico dei membri dell'ufficio consolare;
per "membri del personale di servizio privato" si intendono il personale assunto esclusivamente per i servizi privati dei membri dell'ufficio consolare;
per "locali consolari" si intendono gli edifici e parte degli edifici ed i terreni loro annessi esclusivamente adibiti ad uso dell'ufficio consolare, indipendentemente dalla titolarità del diritto di proprietà;
per "archivi consolari" si intendono tutte le carte, i documenti, le lettere ed i telegrammi, i codici segreti e non, le note, gli incartamenti, i timbri e i sigilli, i nastri magnetici, le cideocassette, le pellicole, le fotografie, i registri anche contabili e gli archivi informatizzati dell'ufficio consolare e tutte le attrezzature destinate alla loro custodia e protezione;
per "navi dello Stato di invio" si intendono le imbarcazioni che battono bandiera dello Stato di invio in conformità alle leggi del predetto Stato, escluse le navi da guerra;
per "aeromobili dello Stato di invio" si intendono gli aeromobili registrati in conformità alla legislazione dello Stato predetto e che espongono il contrassegno della loro registrazione, esclusi gli aeromobili militari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1990-06-23;175#art-c-1