Convenzione

Art. 4

NOTIFICA DELLE NOMINE ARRIVI E PARTENZE

In vigore dal 13 lug 1990
NOTIFICA DELLE NOMINE ARRIVI E PARTENZE 1. Lo Stato di invio deve, in tempo debito, notificare per scritto al Ministero degli Affari Esteri dello Stato ricevente o all'Autorità competente locale designata dal predetto Ministero: (a) Il nome completo, la carica e il grado dei membri dell'ufficio consolare, la data dell'arrivo e della partenza definitiva dallo Stato ricevente oppure la decadenza dalle funzioni, nonché qualsiasi cambiamento di status durante il periodo in cui ricoprono funzioni; (b) il nome completo e la cittadinanza dei membri della famiglia dei membri dell'ufficio consolare, la data del loro arrivo e partenza definitiva dallo Stato predetto ed inoltre la circostanza che una qualsiasi persona sia diventata o non sia più familiare di un membro dell'ufficio consolare; (c) il nome completo, la cittadinanza e la funzione dei membri del personale di servizio privato e la data del relativo arrivo e partenza definitiva dallo Stato; (d) l'assunzione ed il licenziamento dei cittadini o dei residenti permanenti dello Stato ricevente che lavorano in qualità di impiegati o di membri del personale di servizio dell'ufficio consolare o di membri del personale di servizio privato. 2. L'organo competente dello Stato ricevente secondo le proprie regole è tenuto a rilasciare documenti di identità speciali ai membri dell'Ufficio consolare e ai membri delle loro famiglie. Il presente paragrafo non è applicabile ai cittadini dello Stato ricevente nè alle persone che hanno la residenza permanente in detto Stato.
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