Convenzione
Art. 3
NOMINA E AMMISSIONE DEL CAPO DELL'UFFICIO CONSOLARE
In vigore dal 13 lug 1990
NOMINA E AMMISSIONE DEL CAPO
DELL'UFFICIO CONSOLARE
1. Lo Stato di invio è tenuto a presentare per via diplomatica allo Stato ricevente le lettere patenti di nomina del Capo dell'ufficio consolare. Le lettere patenti devono chiaramente indicare il nome completo del Capo dell'ufficio consolare, la sua carica, la sede dell'ufficio consolare, la sua classe e circoscrizione.
2. Lo Stato ricevente, dopo aver ricevuto le lettere patenti di nomina del Capo dell'ufficio consolare, deve al più presto possibile rilasciare l'exequatur. Qualora lo Stato ricevente rifiutasse di concedere l'exequatur, non è tenuto a spiegarne i motivi.
3. Il Capo dell'ufficio consolare, dopo il rilascio dell'exequatur da parte dello Stato ricevente, potrà immediatamente esercitare le proprie funzioni. Prima che ciò avvenga, con il consenso dello Stato predetto, il Capo dell'ufficio consolare potrà provvisoriamente esercitare le proprie funzioni.
4. Lo Stato ricevente, dopo aver ammesso il Capo dell'ufficio consolare all'esercizio delle sue funzioni o permesso lo svolgimento provvisorio delle stesse, deve immediatamente darne notifica alle autorità competenti della circoscrizione consolare e adottare tutte le misure necessarie affinché il Capo dell'ufficio consolare possa esercitare le funzioni e godere dei diritti, facilitazioni, privilegi ed immunità previste dalla presente Convenzione.
5. Quando il Capo dell'ufficio consolare non possa per qualche ragione svolgere le proprie funzioni o il suo posto risulti vacante, lo Stato di invio può designare un funzionario consolare dello stesso o di un altro ufficio consolare situato nello Stato ricevente oppure un funzionario diplomatico dell'Ambasciata accreditato presso lo Stato ricevente, a reggere provvisoriamente l'ufficio consolare.
Lo Stato di invio è tenuto a notificare previamente allo Stato ricevente il nome completo, la carica e il grado originari della persona incaricata della reggenza.
6. L'Incaricato della reggenza dell'ufficio consolare gode dei diritti, facilitazioni, privilegi e immunità proprie del Capo dell'ufficio consolare previsti dalla presente Convenzione.
7. il funzionario diplomatico che è stato designato quale reggente provvisorio dell'ufficio consolare continuerà a godere dei privilegi e delle immunità del suo status diplomatico.
Storico versioni
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