Art. 22 · Testimonianze e Notifica di Atti
Convenzione

Art. 22

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Testimonianze e Notifica di Atti

In vigore dal 13 lug 1990
Testimonianze e Notifica di Atti Su richiesta delle Autorità competenti dello Stato di invio, i funzionari consolari hanno il diritto, in modo non contrastante con le disposizioni legislative dello Stato ricevente, di raccogliere testimonianze dei cittadini dello Stato di invio e di notificare agli stessi atti giudiziari e atti di altra natura.
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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;175#art-c-22