Convenzione
Art. 33
Diritti e Tasse Consolari
In vigore dal 13 lug 1990
Diritti e Tasse Consolari
1. L'ufficio consolare può percepire, nello Stato ricevente, i diritti e le tasse consolari previsti delle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato di invio.
2. Le somme percepite di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le loro ricevute sono esenti da ogni imposta e tassa dello Stato ricevente.
3. Lo Stato ricevente consente all'ufficio consolare di trasferire nello Stato di invio le somme introitate a titolo del paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1990-06-23;175#art-c-33