Convenzione
Art. 38
Esonero da Prestazioni e da obblighi personali
In vigore dal 13 lug 1990
Esonero da Prestazioni
e da obblighi personali
I membri dell'ufficio consolare sono esonerati da qualsiasi prestazione personale di interesse pubblico o da obblighi militari previsti nello Stato ricevente. Essi sono inoltre esonerati da tutti gli obblighi previsti dalla leggi dello Stato ricevente sulla registrazione degli stranieri e sul permesso di soggiorno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1990-06-23;175#art-c-38