Convenzione
Art. 42
Eredità dei Membri dell'Ufficio Consolare
In vigore dal 13 lug 1990
Eredità dei Membri
dell'Ufficio Consolare
In caso di decesso di un membro dell'ufficio consolare o di un membro della sua famiglia, lo Stato ricevente deve:
permettere che i beni mobili del defunto siano esportati.
Sono tuttavia esclusi, i beni acquistati dal defunto nello Stato ricevente di cui al momento del decesso è vietata l'esportazione;
esentare dalle imposte e tasse di successione e di trasferimento i beni mobili del defunto che si trovano nello Stato ricevente unicamente in relazione al soggiorno del defunto in detto Stato in qualità di membro dell'ufficio consolare o membro della sua famiglia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1990-06-23;175#art-c-42