Convenzione

Art. 42

Eredità dei Membri dell'Ufficio Consolare

In vigore dal 13 lug 1990
Eredità dei Membri dell'Ufficio Consolare In caso di decesso di un membro dell'ufficio consolare o di un membro della sua famiglia, lo Stato ricevente deve: permettere che i beni mobili del defunto siano esportati. Sono tuttavia esclusi, i beni acquistati dal defunto nello Stato ricevente di cui al momento del decesso è vietata l'esportazione; esentare dalle imposte e tasse di successione e di trasferimento i beni mobili del defunto che si trovano nello Stato ricevente unicamente in relazione al soggiorno del defunto in detto Stato in qualità di membro dell'ufficio consolare o membro della sua famiglia.
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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;175#art-c-42

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Eredità dei Membri dell'Ufficio Consolare (Art. 42 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Cina, firmata a Roma il 19 giugno 1986.) — Testo vigente | Portale Normativo